Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: Oneri sicurezza

Oneri sicurezza - Contabilità
QUESITO del 01/03/2007

Il D.P.R. 03/07/2003 n. 222, all’art. 7, commi 3,4 e 5 definisce le modalità di stima dei costi per la sicurezza e al comma 6 considera la liquidazione degli stessi senza dilungarsi sulle modalità di contabilizzazione. Si chiede se è ammesso procedere alla seguente modalità di contabilizzazione degli oneri per la sicurezza: il computo dei costi della sicurezza viene eseguito con voci a misura e a corpo con le modalità sopra definite e tenuto conto anche del documento ITACA sulla sicurezza cantieri; l’importo totale dei costi della sicurezza (voce riassuntiva di tutte le singole lavorazioni dettagliate nel computo della sicurezza) viene liquidato in ciascun stato di avanzamento in proporzione all’ammontare dei lavori eseguiti rispetto all’importo totale. Eventuali detrazioni per effetto di misure di sicurezza rientranti nell’importo totale dei costi della sicurezza non messe in atto dall’impresa, vengono eseguite nell’ultimo stato di avanzamento.

L'art.92 c.5 del D.163/06 stabilisce che il "..due per centro dell'importo posto a base di gara.." è ripartito "tra il rup e gli incaricati del progetto, del piano sicurezza..." essendo l'importo a base di gara pari alla somma delle lavorazioni ESCLUSO l'importo per l'attuazione dei piani di sicurezza (oneri ordinari e straordinari) vorrei capire perchè l'incentivo per la progettazione sia ripartito anche tra gli incaricati della redazione del piano di sicurezza quali il Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione e esecuzione.

Oneri sicurezza
QUESITO del 01/10/2007

Posto che alla luce del combinato disposto dell'art. 86 co. 3 del D.lgs. 163/06 e s.m.i. e dell'art. 7 del D.lgs 626/94 e s.m.i. è necessario, a partire dal 1° agosto 2007, prevedere nei bandi di gara anche di servizi e forniture la previsione specifica relativa ai costi di sicurezza, rimane il quesito dei criteri sulla base dei quali tali costi vadano calcolati. A differenza infatti dei costi di sicurezza previsti per i lavori, dove il calcolo analitico di detti costi viene effettuato in sede di progettazione tecnica dell'opera da eseguire, risulta assai più problematico poter giungere ad una stima altrettanto attendibile dei costi specifici di sicurezza sostenuti da parte di un operatore economico che svolga presso il committente mere prestazioni di servizio o di fornitura.

Oneri sicurezza
QUESITO del 01/10/2007

tiamo parlando del novellato articolo 86, comma 3bis del codice. anche nella predisposizione della documentazione di gara (capitolati e bandi) devono essere idnicati esplicitamente i costi relativi alla sicurezza) la domanda è molto semplice: quali criteri sono utilizzabili per quantificare i costi relativi alla sicurezza nel campo di forniture e servizi?

Oneri sicurezza
QUESITO del 18/09/2007

Il D.lgs. n. 163 del 2006 coordinato con le disposizioni legislative in vigore dal 1 agosto 2007 prevede all'art. 86, senza apparentemente distinguere tra appalti di lavori e appalti di servizi/forniture, che le stazioni appaltanti debbano predisporre il bando di gara tenendo conto dei costi della sicurezza, come avviene attualmente per le sole gare di lavori, non soggetti a ribasso, nella determinazione dell'importo a base d'asta. Tale norma è dunque da interpretarsi anche per gli appalti di servizi/forniture nel senso di prevedere una percentuale esplicita, da indicarsi nel bando di gara, relativa ai costi stimati di sicurezza oppure tali costi, sempre nel caso dei servizi e delle forniture, vanno semplicemente inclusi -a livello di stima - nella determinazione dell'importo a base d'asta richiedendo soltanto ai concorrenti, in sede di gara, di dimostrare di non aver effettuato ribasso sui costi della sicurezza?

Oneri sicurezza
QUESITO del 29/11/2007

Dovrei sottoporvi questo quesito, relativo all'appalto del servizio di pulizia per il prossimo biennio. Secondo quanto previsto dall'art. 86 del D. Lgs 163/2006, comma 3-bis, nel bando devo indicare separatamente i costi per la sicurezza, che non sono soggetti a ribasso d'asta. Il comma dice che devono essere "congrui rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori".In quale percentuale, se è stabilito, posso definirli congrui? Oppure in che modo posso calcolarli?

Oneri sicurezza
QUESITO del 13/11/2007

In merito all'art. 86, co. 3bis, del D.Lgs. 163/2006 così come modificato dalla Legge 123/2007 relativamente all'obbligo della Stazione Appaltante di determinare nel Bando di gara gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso anche negli appalti di servizi e forniture, si richiede, in caso di appalto per il quale sia impossibile stabilire l'importo a base di gara (nella fattispecie servizi finanziari, categoria 6, allegato II A, al D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.), se l'importo dei costi relativi alla sicurezza debba essere obbligatoriamente determinato e, in caso affermativo, si richiede di precisare le modalità per determinare i predetti costi. Si richiede altresì, vista la peculiarità del servizio in cui non è previsto un corrispettivo dietro presentazione di fatture da perte del fornitore, essendo un servizio erogato da un Istituto Bancario, di precisare le modalità di corresponsione dei suddetti costi (appunto in assenza di specifica fatturazione) in quanto la remunerazione è rappresentata da un tasso di interesse.

Mepa - Oneri sicurezza
QUESITO del 06/02/2014

Si indice procedura di acquisto in economia tramite Me.PA. La lettera di invito dà espressamente conto del fatto che la base di gara (pari a € 37.000,00 per i servizi oggetto di affidamento) è stata indicata al netto dei costi della sicurezza dovuti a rischi interferenziali, quantificati in € 500,00 non soggetti a ribasso. Nella lettera di invito si distinguono con dovizia di particolari le due tipologie di oneri della sicurezza specificando che l’indicazione di quelli aziendali è a carico dell’impresa a pena di esclusione. L’impresa offre per i servizi un prezzo di Euro 31.500,00. Nel predisporre un ulteriore modello esplicativo dell’offerta, nell’indicare le voci di costo relative al personale, alle spese generali e all’utile e alla sicurezza aziendale riporta questi valori: 1. Pop: 26.500,00 € 2. Pol: 5.000,00 € 3. Pos: 500,00 € Il totale risulta essere 32.000,00 € quindi maggiore di 500,00€ (la cifra degli oneri della sicurezza aziendale tra l’altro coincidenti con quelli del DUVRI) dell’offerta inserita a sistema. Al seggio pare che l’impresa confonda i costi sulla sicurezza dovuti a rischi interferenziali (non soggetti a ribasso) con i costi sulla sicurezza aziendale oppure che non consideri i costi della sicurezza aziendale come costi specifici connessi con l'attività delle imprese, ma come una voce ulteriore di prezzo ulteriore rispetto a quella inserita a sistema ignorando che essi devono essere indicati dalle stesse nelle rispettive offerte, unitamente alle altre voci di prezzo, con il conseguente onere per la stazione appaltante di valutarne la congruità rispetto all'entità ed alle caratteristiche del servizio. Si chiede, se possibile, quale sarebbe dovuto essere a vostro parere il comportamento della stazione appaltante in questa situazione nei confronti dell’impresa

Buongiorno,
si chiede se la previsione dell'art. 91, c. 5, D.Lgs. 36/2023 della dichiarazione alla stazione appaltante, da parte del concorrente, dei costi del personale e dei costi aziendali per la sicurezza, si applichi a qualsivoglia tipo di procedura e per qualunque importo (sopra e sotto soglia, gare informali ecc.) oppure se nel nuovo codice esistono deroghe a tale obbligo.
si ringrazia